News proprietà 
intellettuale
News proprietà
intellettuale

VISUALIZZA
RICONOSCIMENTI
ELENCO
NEWS
A
ARCHIVIO
07/03/2025
Possibilità di subentro da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) nella titolarità dei marchi storici il cui uso è in progetto di cessazione (decreto n. 260 del 28 ottobre 2024, in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 206/2023)
13/02/2025
Cina - Maggiori prove richieste per le cancellazioni di marchi per non uso
play
guarda il video
07/03/2025

Possibilità di subentro da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) nella titolarità dei marchi storici il cui uso è in progetto di cessazione (decreto n. 260 del 28 ottobre 2024, in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 206/2023)

Con il decreto n. 260 del 28 ottobre 2024 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/11/06/24A05844/SG) che reca disposizioni operative relative alle procedura di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale, in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 206/2023 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/27/23G00221/sg), a partire dal 2 dicembre 2024 è applicabile la procedura prevista dalla suddetta legge, cosiddetta anche “Legge sul made in Italy”, per il subentro, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), nella titolarità dei succitati marchi di proprietà di imprese che intendono cessare l’attività.



PREMESSA:



Come necessaria premessa, è utile qui di seguito menzionare il disposto dell’articolo 7 della “Legge sul Made in Italy”, che prevede quanto segue:



  1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che  intenda   cessare definitivamente  l'attività  svolta,  notifica  preventivamente   al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni  relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che  impongono  la  cessazione medesima. 



  2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di  prevenire la  loro estinzione  salvaguardandone  la  continuità,  il  Ministero   delle imprese e del made  in  Italy  può  subentrare  gratuitamente  nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia  stato  oggetto  di cessione  a  titolo  oneroso  da  parte   dell'impresa   titolare   o licenziataria di cui al medesimo comma 1. 



  3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy  può depositare  una domanda di registrazione  del  marchio  a  proprio  nome.  Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 



  4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero. 



  5. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 



Prima di entrare nel merito dei contenuti della suddetta disposizione di legge, è altresì importante specificare che la suddetta disposizione si inserisce in un contesto normativo che ha già riconosciuto la possibilità di registrare, in un apposito separato registro, marchi cosiddetti “storici di interesse nazionale”, ossia marchi registrati da almeno cinquanta anni, o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, come previsto dall’art. 31 del decreto legge del 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto decreto crescita) (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/30/19G00043/SG), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 28 giugno 2019, n. 58.



La registrazione dei marchi storici nell’apposito registro ha goduto di notevole successo tra le imprese, dal momento in cui è stata introdotta la possibilità di registrazione. Infatti, il Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale presenta al momento circa ottocento marchi registrati nonché cento istanze in fase di esame.



ARTICOLO 7 LEGGE 206/2023



La procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 206/2023 si inserisce in questo quadro e nel contesto dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale di proprietà di imprese nazionali, registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, e nello specifico nella particolare fattispecie in cui si realizza la cessazione definitiva dell’attività produttiva associata al marchio.



In questo caso, le imprese titolari o licenziatarie di marchi, devono notificare alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale e l'innovazione ("DGIND"), la volontà di cessare definitivamente l’attività produttiva associata al marchio (cosiddetto progetto di cessazione), e tale notifica deve avvenire almeno sei mesi prima della cessazione effettiva.



E’ necessario che il progetto di cessazione contenga, nello specifico, l'indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione, i motivi finanziari, economici o tecnici della stessa, oltre alle tempistiche di chiusura, con ulteriore specifica che il marchio non è, o non sarà, oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle relative attività.



Non oltre i tre mesi successivi alla ricezione del progetto di cessazione, la “DGIND” notifica al titolare del marchio gli esiti dell'attività istruttoria, svolta al fine della verifica del sussistere dei requisiti del marchio, in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso.



Qualora la “DGIND” manifesti interessamento nel subentro nella titolarità del marchio, l'impresa titolare, non oltre i successivi due mesi, cede a titolo gratuito il marchio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



Analogamente, per i marchi di particolare interesse e valenza nazionale che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha facoltà di depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. 



L'elenco dei marchi di cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy diventa titolare è oggetto di pubblicazione.



Le società italiane o estere che hanno interesse nell’ utilizzare uno o più marchi ceduti al MIMIT, o di cui il Ministero è titolare, e che intendono, pertanto, investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive, attualmente dislocate all'estero, hanno facoltà di presentare richiesta di utilizzare i marchi all’Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti ("UMASI"), ossia un ente costituito nel 2023 per facilitare le procedure relative agli investimenti nel nostro Paese. 



Le società selezionate potranno in questo modo utilizzare i marchi per mezzo di un contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a dieci anni, con possibilità che venga rinnovato. 



Nel caso in cui le società cessino successivamente l'attività o delocalizzino le produzioni fuori dai confini nazionali, il contratto di licenza si risolverà automaticamente.



CONCLUSIONI:



Con il decreto di recente attuazione viene resa operativa la normativa introdotta con la legge n. 206/2023 che si inserisce in un quadro generale in cui il legislatore manifesta lo scopo di tutelare la tradizione e l’eccellenza nazionale, oltre ad incentivare gli investimenti produttivi sul territorio nazionale, anche da parte di soggetti esteri. 



Il decreto ha l’obiettivo sia di tutelare l’eccellenza nazionale, attraverso il mantenimento in vita di marchi che, in assenza di tale disposizione di legge, verrebbero via via abbandonati, sia di incentivare la crescita di attività economiche nel territorio Italiano, attraverso l’incentivo all’utilizzo di marchi con interesse e valenza nazionale.



E’ interessante notare come il legislatore si sia prefissato gli obiettivi sopra citati attraverso la tutela e l’incentivazione all’uso di marchi, a conferma che i diritti derivanti da un marchio rappresentano degli asset immateriali molto importanti e rilevanti nel quadro delle attività economiche e imprenditoriali.



In questo caso, l’uso dei marchi di interesse e valenza nazionale rappresenta un potenziale strumento, anche per soggetti esteri, che si lega a nuovi investimenti produttivi sul territorio italiano dalla cui realizzazione trarrebbe giovamento la crescita economica del paese



C
Gregorj aderisce al Servizio di Prima Consulenza sulla Proprietà Intellettuale organizzato dalla Camera di Commercio di Milano Monza Lodi Brianza e dalla Camera di Commercio di Pavia.
Avanti
A
Gregorj è tra i providers di servizi IP selezionati per il programma Amazon IP Accelerator e offre ai seller del marketplace consulenza nel mondo della proprietà industriale.
Avanti