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30/10/2014

Decisione dell’UIBM sulla rinomanza dei segni non registrati

La recente giurisprudenza della Divisione di Opposizione e della Commissione dei Ricorsi dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi afferma che la “notorietà relativa” di un segno non registrato può costituire una valida base per opporsi in via amministrativa ad una domanda di marchio italiano (ex art. 8, comma 3, CPI).


La recentissima decisione della Divisione di Opposizione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nell’ambito del procedimento di opposizione No. 380/2012 contro la domanda di marchio No. NA2011C001388 MO BAST! (figurativo) ha confermato quanto stabilito dalla Commissione dei Ricorsi con sentenza No. 24/14 relativa al marchio No. RM2011C004182 IL MONDO DEI DOPPIATORI in data 17 marzo 2014, ossia che la notorietà di un segno non registrato, ove anche limitata a livello territoriale e ad un settore di pubblico specialistico, può costituire una valida base per opporsi in via amministrativa ad una domanda di marchio italiano (ex art. 8, comma 3, CPI). 


L’ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sembra pertanto aver adottato una nozione di “notorietà” del segno  più ampia rispetto al passato – vedasi la decisione relativa al procedimento di opposizione  No. 144/2011, in cui l’opposizione avverso la registrazione della domanda di marchio No. RM2011C004182 IL MONDO DEI DOPPIATORI, basata sull’identico ma solo “relativamente” noto segno IL MONDO DEI DOPPIATORI era stata respinta – rendendo in tal modo più agevole  la via dell’opposizione amministrativa per i titolari di segni anche solo parzialmente notori sul territorio nazionale, usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, che vedessero violati i propri diritti. 


Per il testo integrale delle decisioni citate si rimanda rispettivamente ai link:


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